Art. 11.
(Archivi cartacei pregressi).

      1. Per gli archivi cartacei pregressi una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e consultazione della documentazione.
      2. La Commissione di cui al comma 1 provvede ad individuare la documentazione destinata alla conservazione e a fissare i criteri per l'invio della stessa all'archivio di Stato.
      3. Con i regolamenti di cui all'articolo 10, comma 5, sono stabiliti la composizione della Commissione, nonché i tempi e le modalità di funzionamento.